Si vogliono sottoporre alla campagna 0,05 alcune prime impressioni e considerazioni sull’applicazione in Italia della TTF, nel quadro della cooperazione rafforzata.

Queste osservazioni e riflessioni richiedono, prima di essere utilizzate, anche solo come contributo, di essere sottoposte ad un opportuno “referaggio”.

Il passo successivo dovrà essere quello di raccogliere tutte le norme attuative dei singoli stati per procedere ad un’analisi comparata.

L'introduzione della TTF in Italia è avvenuta con la legge finanziaria (c.d. “salva Italia” sic!) nei commi da 491 a 500 dell'articolo 1.

Questa tecnica legislativa di pochi lunghissimi articoli con un incredibile numero di commi non è casuale ma finalizzata a strozzare il dibattito parlamentare, in quanto i regolamenti parlamentari prevedono, come prassi normale la votazione di approvazione per articoli.

Per poter fare alcune considerazioni sulla legislazione, occorre prima premettere alcune osservazioni:

Il calcolo dell'imposta avviene sul saldo giornaliero dell'operazione sul “medesimo titolo”. In questo modo la tassazione colpisce lo specifico arricchimento da parte dell'operatore e non la ricorrenza delle transazioni.

Questa tassazione, prevista dal comma 491 applica il principio di emissione, introdotto come principio integrativo dagli emendamenti del Parlamento Europeo, e non quello della residenza dell'operatore.

Infatti sono soggetti a tassazione le transazioni di azioni e titoli partecipativi emessi da soc. italiane quotate, precisamente con capitale superiore a 500 milioni.

Sono esentati i titoli obbligazionari (salvo che in occasione di cvoncambio con azioni), titoli di stato, i titoli legati a commodity, le valute (c. 491).

Altre esenzioni sono soggettive: fondi pensioni (in base al diritto UE), risparmio gestito e finanza etica (c. 494).

La scelta del saldo giornaliero è chiarissima: non è la parossistica frequenza di transazioni, non collegate a sottostanti esigenze economiche diverse dalla speculazione, ad essere l'obiettivo.

Lo scopo della legge è introdurre una moderata tassazione sulle plusvalenze allo scopo di acquisire risorse finanziarie (a questo punto pure modeste). La ratio della norma è totalmente divergente dalle proposte di partenze, compreso il progetto di direttiva.

Le esenzioni (in parte derivanti dalla norma europea, es. Fondi Pensione), volte apparentemente ad agevolare il risparmio gestito, la finanza etica e i fondi pensione, in realtà sottopone queste forme di risparmio allo sfruttamento, da parte di società di servizi legate al gestore, di queste forme di risparmio tramite il taglieggiamento del HFT; con un importo minimo rispetto alla TTF, ma considerevole in quanto ripetuto parossisticamente. Il risparmiatore non è nemmeno consapevole di questo sfruttamento del suo risparmio in quanto questi costi vengono affogati nei generalgenerici “costi di servizio”

Ulteriore e più grave inconveniente per il risparmiatore si verifica con la maggio volatilità dei titoli non “calmierati” dalla TTF

Particolare la disciplina dei derivati (c. 492): alla tassazione già limitata in base alla norma UE, si aggiunge un meccanismo di calcolo a scaglioni, legati al valore nozionale che porta ad una ulteriore limitazione della tassazione.

Ancor più grave è la limitazione ai soli prodotto basati su “sottostante prevalentemente” tassabile in base al comma 491 (azioni italiane).

Quest'ultima norma apre la strada possibili nuovi strumenti di finanza creativa ad hoc per sottrarsi alla tassazione.

La posizione sui derivati parrebbe finalizzata a frenare la volatilità dei sottostanti titoli italiani, quasi una forma di “protezionismo finanziario” contro la speculazione. Ben inteso: solo quando la speculazione compromette gli equilibri di potere interni del mondo finanziario italiano.

Viene introdotta una tassazione ulteriore sugli HFT (High Frequency Trading).

In questo andando oltre la norma comunitaria che pone solo l’esigenza di onitorare il fenomeno.

La tassazione però. non è applicata agli scambi, ma solo agli ordini annullati e solo per la parte che supera il 60% degli ordini effettivamente conclusi.

E' peraltro vero che solo una piccola parte degli ordini viene conclusa e non annullata.

La grande limitazione della norma è che solo le transazioni (annullate) che riguardano titoli tassabili in base ai commi 491 e 492 sono tassabili nella misura del 0,02% del valore della transazione.

La norma sugli HFT, apparentemente coraggiosa, è in realtà una grande opportunità perduta. Lo scopo non è di colpire la speculazione; ma quegli eccessi truffaldini che compromettono nel lungo termine la sopravvivenza di un mercato meramente speculativo come quello delle HFT.

Sulla base di queste caratteristiche della legislazione potrebbe essere legittimo affermare che il legislatore italiano (che mai come in questo caso il legislatore è identificabile in soggetti concreti e non in una volontà astratta) ha voluto totalmente distaccarsi da quella che è stata la quindicennale spinta dal basso su questo tema.

La scelta del saldo giornaliero ne è la cartina di tornasole.

La norma sugli HFT, apparentemente coraggiosa, è in realtà una grande opportunità perduta. Lo scopo non è di colpire la speculazione; ma quegli eccessi truffaldini che compromettono nel lungo termine la sopravvivenza di un mercato speculativo.

Di fronte al discredito popolare della speculazione finanziaria e dei soggetti che la praticano, in seguito ad una grande popolarità, a dir il vero più in altri paesi che in Italia, della proposta di Tobin Tax, questa legge sembra voler blandire l'opinione pubblica anziché accoglierne le richieste.

Si colpiscono gli eccessi della speculazione con lo scopo di salvare la finanziarizzazione dell'economia; per proteggendola da se stessa. Insomma cambiare tutto (meglio molto poco, in questo caso) perche nulla cambi.

Parodiando una nostra affermazione: come trasformare un granello di sabbia nell'ingranaggio in un lubrificante dello stesso ingranaggio.

Va de se che osservazioni e considerazioni devono essere verificate e vagliate con molta attenzione; comunque un grande elemento positivo è stato acquisito: il terreno della discussione avverrà sul terreno che abbiamo indicato da quindici anni.