Trattato modificativo europeo: tappa verso il totalitarismo di mercato?

Lo scorso 23 giugno l’Unione europea ha presentato un progetto di trattato modificativo che si applica ai due principali trattati europei: il trattato sull’Unione europea (TUE) e il trattato istitutivo della Comunità europea che prende ora il nome di “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Il progetto è stato formalmente adottato al vertice europeo del 18-19 ottobre 2007, per essere poi sottoposto a ratifica da parte del 27 Paesi membri dell’Unione europea con una procedura che dovrebbe concludersi prima delle elezioni europee del giugno 2009.

 

L’analisi, articolo per articolo, mostra che il trattato modificativo riversa nei trattati esistenti la totalità della Costituzione respinta dagli elettori francesi e olandesi nella primavera del 2005, rispettivamente con il 55 e il 62% circa dei voti, dopo un coinvolgimento straordinario degli uni e degli altri nel dibattito politico.

 

 

Secondo Valéry Giscard d’Estaing “quanto al contenuto, le proposte rimangono sostanzialmente le stesse, vengono solo presentate in maniera diversa […] il nuovo testo non doveva assomigliare troppo al trattato costituzionale. I governi europei si sono accordati su cambiamenti cosmetici della Costituzione per renderla più facilmente digeribile”.

 

Una volta introdotte le modificazioni proposte, il TUE e il TFUE formano comunque un insieme di testi straordinariamente lungo, dettagliato e difficile da decifrare: 410 articoli (rispettivamente 56 e 354 nei due testi), 146 pagine, 62 000 parole; se si aggiungono i 54 articoli della Carta dei diritti fondamentali, l’insieme – lungo quanto il defunto progetto di Trattato che adotta una costituzione per l’Europa (TCE)- risulta addirittura di 448 articoli! E oltre alla lunghezza e complessità, è spesso confuso e a volte ambiguo.

 

Qualora il trattato modificativo venisse ratificato da tutti gli Stati membri, l’Unione funzionerebbe secondo le regole stabilite dal trattato modificato (TUE+TFUE+trattato modificativo) a decorrere dal mese successivo all’ultima ratifica (TUE 40/ TCE IV-447)prevista prima del giugno 2009; nel 2014 (o nel 2017 su richiesta di uno Stato membro) per quanto riguarda il calcolo della maggioranza qualificata (TUE 9C e protocollo 10) e nel 2014 per quanto riguarda la composizione della Commissione (TUE 9D-5/TCE I-26-6). Altrimenti continuerà ad essere applicato il Tratto di Nizza, in vigore dal 1° maggio 2004.

 

Trattandosi delle competenze degli Stati membri e dell’Unione, le disposizioni del TCE sono tutte integralmente riprese ma in ordine sparso. Sola eccezione: scompaiono i simboli dell’Unione ma il riferimento all’euro, la valuta dell’Unione, rimane nei testi. Valori e obiettivi rimangono gli stessi del TCE. La ”concorrenza libera e non distorta” sparisce dagli obiettivi ma, attraverso il protocollo 6, un testo che equivale ai trattati, viene reintrodotta tra gli obiettivi dell’Unione da quali sembrava essere scomparsa! Quanto ai diritti fondamentali, essi sono tutti virtuali, non essendovi alcun obbligo per l’Unione di adattare le sue istituzioni per garantirli (TCE II-111 e 112).

 

 

Le istituzioni

Estensione della codecisione tra Parlamento e Consiglio dei Ministri

 

Il numero degli ambiti in codecisione passa da 40 a 69 su un totale di 90. Ma è sempre il Consiglio dei Ministri ad esercitare la funzione legislativa decisiva e non il Parlamento. Si veda ad esempio gli ambiti più importanti, o loro parti, nei quali il Parlamento non è co-decisore: politica estera e di sicurezza (TUE 13-1/TCE III-295-1, TUE 17-1 e 2, TUE 21/TCE III-304-1 e 2), il mercato interno (TFUE 22bis/TCE III-130-3), le tariffe doganali (TFUE 26/TCE III-151-5) la politica monetaria ((TFUE 108/TCE III-188), la fiscalità (TFUE 93/TCE III-171), la sostanza della politica agricola (TFUE 37-2 e 2bis/TCE III-231-2 e 3), la protezione  sociale per quanto di competenza (TFUE 137-1, 2 e 5/TCE III-210-1,3 e 6)….

 

Più decisioni a maggioranza qualificata del Consiglio, ma la regola resta spesso l’unanimità

 

La maggioranza qualificata si applicherebbe a circa 120 (in luogo dell’attuale centinaio) dei 177 argomenti. Ma, come stabiliva il TCE, in materia di commercio di servizi culturali e audiovisivi, il diritto di veto degli Stati viene indebolito in misura rilevante: se sia applicabile o no dipenderà dalla Corte di Giustizia.

 

La Commissione, il Governo europeo

 

Con le disposizioni riprese integralmente dal TCE, la Commissione assomma

in sé poteri legislativi (proposte di legge) esecutivi e giudiziari (sorveglianza sull’applicazione delle leggi) (TUE 9D -1 e 2/TCE I-26-1 e 2). Siamo quindi all’instaurazione di un sistema anti-democratico poiché tale “governo” è composto da membri che non sono stati scelti su base  strettamente politica e che rivestono ben poche responsabilità nei confronti del Parlamento.

 

Un Parlamento europeo debole

 

Anche in questo caso, il testo del TCE è integralmente ricopiato: il Parlamento rimane estraneo alle decisioni sulle entrate dell’Unione, non vota le tasse e resta escluso dalla fiscalità il cui monopolio compete al Consiglio dopo approvazione all’unanimità da parte di tutti gli Stati membri (TFUE 269/TCE 1-54-3). Gli è preclusa qualsiasi iniziativa legislativa (TUE 9D2/TCE I-26-2) campo nel quale è gli è riservato un trattamento simile a quello che subiscono milioni di firmatari di petizioni! È escluso da qualsiasi decisione riguardante il mercato interno e in sostanza dalla politica agricola. Non viene consultato sulla sicurezza e protezione sociale (TFUE 137-2/TCE III-210-3) né sulla politica estera e di sicurezza comune dell’Europa (TUE 13-1/TCE III-295 e TUE 17/TCE III-300) che rimangono di competenza esclusiva del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri.

 

Un Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza

 

Un Alto rappresentante che non serve a niente visto che Gran Bretagna, Polonia e Repubblica Ceca manifestano apertamente la loro volontà di sviluppare direttamente la propria diplomazia nazionale, dipendente da quella degli USA. Per chiarire (diciamo così!) quella della Francia, citiamo la dichiarazione del Presidente della Repubblica, lo scorso 4 settembre, in occasione della consegna del Rapporto Védrine sulla politica francese: “Il mio obiettivo è di essere solidale per poter influire sulle decisioni collettive che assumeremo con i nostri alleati e di essere abbastanza differenti per poter stabilire dialoghi/relazioni singole.”

 

Il popolo europeo è assente

 

Nelle Costituzioni francese, tedesca e svizzera, sono ricorrenti formulazioni come “il popolo proclama”, o “il governo  del popolo, da parte del popolo” o “il popolo si è dato la presente Costituzione” o ancora “il popolo e i cantoni svizzeri (…) decidono la presente Costituzione”. Ma nel TCE la sovranità popolare non era nemmeno menzionata. E certi cittadini sono più uguali di altri: gli 82,5 milioni di tedeschi avranno un deputato europeo ogni 860 000 abitanti, mentre i 453 000 lussemburghesi avranno 1 deputato ogni 76 000 abitanti e i 394 000 maltesi 1 deputato ogni 66 000 abitanti. E infine, né il TCE né il progetto di trattati modificativi fanno il benché minimo accenno al diritto di voto e di eleggibilità per i residenti extra-com unitari.

 

Né separazione, né controllo dei poteri

 

I poteri, scandalosamente antidemocratici, conferiti alla Commissione sono protetti da una Corte di Giustizia totalmente soggetta al Potere politico, poiché i suoi componenti sono nominati “di comune accordo per 6 anni dai governi degli Stati membri”. (TFUE 223/TCE I-29-2)

 

Una costruzione intergovernativa?

 

“L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri” (TUE 4-2/TCE 1-5-1). Ma allora, perché la Gran Bretagna ottiene così tante clausole di esenzione e così importanti? Come si giustifica che in seno all’esecutivo – e cioè della Commissione – i commissari provenienti dai 7 Stati con appena il 2% della popolazione europea sono più numerosi di quelli provenienti dai 6 Stati con il tre quarti della popolazione?

 

Trattati fondamentalmente non riformabili

 

Come disponeva il TCE, anche per i nuovi testi proposti (TUE+TFUE) è escluso che tali trattati, una volta ratificati, possano essere sottoposti a profonde revisioni (TUE 33-1/TCE IV-443)e (TUE 33-2/TCE IV-444-3). Per memoria (e riflessione) nell’articolo 28 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo della Repubblica francese del 1793, i fondatori della Repubblica avevano avuto la saggezza e la modestia di inserire una disposizione che invece manca nei trattati europei: “un popolo ha il diritto  di rivedere, riformare e di cambiare la sua Costituzione. Una generazione non può assoggettare alle proprie leggi le generazioni future”.

 

Una sola linea di politica agricola, militare, economica e monetaria

 

L’aspetto più antidemocratico consiste nel fatto che questi progetti di trattato, molto difficilmente modificabili, definiscono sotto vari aspetti una linea politica, togliendo ai cittadini dell’Unione il diritto e il potere di orientarla quando lo ritengono.

 

E ancor più inaccettabile è il fatto che gli attuali poteri politici francesi si siano pubblicamente pronunciati e impegnati  per un trattato semplificato che escludesse il capitolo III del TCE (le politiche dell’Unione) … e che tutte le disposizioni di questo capitolo siano scrupolosamente riprodotte nel progetto dei nuovi trattati.

 

L’ipocrisia arriva al punto che certe disposizioni del TCE, riprodotte nel nuovo progetto di trattati (TUE e TFUE) vengano contraddette da alcuni ministri del governo che intende far approvare i nuovi testi da docili deputati:

 

- Politica agricola: gli articoli TFUE 33-1/TCE III-227-1, definiscono l’aumento della produttività agricola come il primo obiettivo della politica agricola comune (la PAC). Ma, in un’intervista al quotidiano Le Monde del 4 settembre 2007, alla domanda del giornalista: “È il ritorno all’agricoltura produttivista?”, il ministro francese dell’agricoltura (e quel che è peggio, ex-commissario europeo) risponde:” No, naturalmente. Dovremo produrre in modo diverso, efficace e duraturo”.

 

- Politica militare: (TUE 27-2 e 27-7/TCE I-41-2 e I-41-7) riconoscimento quasi costituzionale della Nato e atto di sottomissione.

 

- Politica economica: protocollo 6: “il mercato interno, come definito all’articolo 3 del Trattato sull’Unione Europea (TUE), comprende un sistema che garantisce che la concorrenza non sia distorta”. Questo non corrisponde affatto a quello che ci annunciava il Presidente della Repubblica francese.  L’armonizzazione fiscale è esclusa dai trattati (su richiesta della Gran Bretagna): TFUE 193 e 195/TCE III-171 e 173. Quanto alla solidarietà, non è un valore né un obiettivo dell’Unione.

La ricerca di base è totalmente ignorata.

 

- Politica monetaria: contrariamente agli impegni presi dal Presidente della Repubblica francese, l’indipendenza della Banca centrale europea è invece riaffermata nei nuovi trattati.  La moneta dell’Unione è l’euro (TUE 3-4/TCE 1-8)mentre 14 dei 27 Stati membri hanno un’altra moneta e alcuni, come la Gran Bretagna, non sono disposti ad accettarla. E ancora più inammissibile: modificare le attribuzioni o i compiti della Banca centrale comporta una revisione dei trattati e quindi l’unanimità dei 27 Stati membri (TUE 33/TCE IV-443) compresi quindi anche quei paesi che non hanno l’euro come moneta!

 

Il “trattato costituzionale” traccia la via del totalitarismo di mercato?

 

Il progetto del mercato comune, come ci viene presentato, è basato sul liberismo classico del XIX° secolo, secondo il quale la concorrenza pura e semplice, regola ogni problema. Labdicazione di una democrazia può prendere due forme, o ricorre a una dittatura interna con il conferimento di tutti i poteri a un uomo della provvidenza oppure delega i suoi poteri ad unautorità esterna nella quale i tecnici eserciteranno in realtà il potere politico poiché in nome di una sana economia si arriva facilmente a imporre una politica monetaria, di bilancio, sociale in sostanza una politica, nel senso più ampio del termine, nazionale e internazionale…”

Pierre Mendès-France, discorso all’Assemblea Nazionale, 18 gennaio 1957

 

No, l’Unione non ha una Costituzione

 

L’Unione europea, alla pari con le istituzioni finanziarie mondiali nate nella stessa epoca, fin dalle sue origini ha un fondamento pericoloso: è uno strumento (inter)governativo, dotato di una “missione” – la creazione e la gestione di un mercato – non legato alle leggi e ai diritti fondamentali della persona.

 

Secondo la Dichiarazione del 1789 (art.16) un regime costituzionale poggia su due condizioni, che deve verificare nei fatti: la garanzia dei diritti fondamentali; la separazione dei poteri. Sono le condizioni di esistenza di un regime che sia legittimo e definito: al di fuori di questi limiti, lo stato di diritto scompare, l’effettività dei Poteri legittimi e il perimetro dei poteri reali non sono più circoscrivibili.

 

Poteri non separati: poteri indeterminati

 

Le escrescenze istituzionali successive che hanno messo in piedi l’Unione, promanano – come le norme regolamentari – dalla prerogativa delle istanze esecutive. Inoltre, sono elaborate in alto luogo, per nulla pubblico, e si impongono con modalità e contesti che forzano la convalida parlamentare: all’effetto sorpresa e alla non conoscenza successiva da parte del cittadino in merito alla portata delle sue decisioni, si aggiunge l’impossibilità per lui non soltanto di proporre ma nemmeno di emendare. Chi dice di amare l’Europa, deve accettarla in blocco, così com’è. Una modalità che sconvolge logicamente, ad ogni  tappa, la possibilità che “per come stanno le cose, il potere determini il potere”.

 

L’Unione è stata all’inizio,  rimane, uno strumento che permette agli esecutivi di emanciparsi dai Parlamenti. Il seguito questo strumento si è esso stesso emancipato, con il suo potere giudiziario (dipendente dai governi) che ha assunto un ruolo costituente. I Governi non hanno mai voluto che l’Unione avesse un vero Parlamento e l’illusione di un’Unione sotto il controllo degli Stati serve come pretesto per non darle una  Costituzione. Quando non è sotto il controllo dei (soli) governi, non è colpa loro né delle istituzioni europee. Il che dispensa l’Unione anche dall’obbligo di impegnare le sue istituzioni a mettere in atto la “carta dei diritti fondamentali”.

 

Con queste basi, nulla pone dei limiti alla deriva tecnocratica europea che erode le costituzioni nazionali e non c’è da aspettarsi né un processo di costruzione democratica né una giurisdizione fondata sui diritti della persona.

 

Rovesciamento del significato della legge e del suo potere vincolante

 

D’altra parte, il meccanismo è posto interamente a servizio di un mercato considerato come un fine in sé: è stato, fin dall’inizio, la sua ragion d’essere. Il solo punto di vista è quello del mercato, e si ragiona come se il mercato pre-esistesse alle istituzioni politiche. Naturalmente sensibile al verbo dei finanzieri e dei vertici delle imprese, è del tutto insensibile a qualsiasi linguaggio estraneo all’ideologia di mercato. La Commissione, in nome dell’”efficacia”, dipende così tanto dal “parere” degli industriali, che l’Unione arriva al ridicolo di amalgamare società civile da un lato e gruppi di pressione (a Bruxelles opererebbero circa 15 000 lobbisti per 5 000 funzionari e 732 deputati), associazioni e centri studi scelti con cura dall’altro lato.

 

Tutto ciò dà origine ad una giurisdizione che, essendo sovraordinata rispetto alle leggi nazionali, non si accontenta di emanare le leggi, ma smantella pure le leggi nazionali e le rende inapplicabili, superflue. Se la legge impone dei limiti alle libertà delle persone e impegna le istituzioni, le norme che impegnano l’Unione liberano  gli individui… che se lo possono permettere (mentre gli altri, in balia del mercato, avranno la libertà di consumare questo o quel prodotto scadente infine autorizzato) – essendo stati sottratti poteri e doveri alle legittime istituzioni.

 

Dalla tecnocrazia al totalitarismo di mercato?

 

Là dove sono situati i maggiori pilastri del capitalismo, là si trovano le aberrazioni costituzionali più gravi dell’Unione: ricordiamo la sua posizione di co-leader delle istituzioni finanziarie internazionali e dell’Accordo generale sul commercio dei servizi (AGCS), o la Banca Centrale, categoria extra-istituzionale, tanto indipendente da essere alla mercè delle banche e dei maggiori operatori finanziari.

 

Ma la sede dei poteri reali è potenzialmente infinita tanto indefinito è il limite delle istituzioni europee decisive, e tanto è flagrante la connessione tra poteri presumibilmente legittimi e poteri privati. Uno schermo può celare un altro schermo: non si sa quanti poteri privati si muovono dietro le istituzioni: la dinamica del capitalismo finanziario è tale che questi poteri privati sono in movimento permanente. La loro espansione è pilotata dai vertici con un meccanismo simile a quello che ha modellato le origini delle istituzioni europee. Vertici legalmente protetti dal segreto o, peggio, dalla “legge” diffusa ma implacabile del mercato. Una delle principali conseguenze di questo dispiegamento costante di strutture di potere sotto il controllo dei centri decisionali molto ristretti e accentrati consiste nella selezione di élite obbedienti in sostanza alla stessa ideologia che le condiziona.

 

Questi sono meccanismi tipicamente totalitari.

 

 

Lione, 27 settembre 2007

 

Samuel Schweikert – ingegnere meccanico

Robert Joumart – direttore di ricerca

Jean-Framçois Escuit – ingegnere, urbanista

Henri Paraton – dirigente aziendale, pensionato

Michel Christian – professore di storia e geografia