Si vogliono sottoporre alla campagna 0,05 alcune prime impressioni e considerazioni sull’applicazione in Italia della TTF, nel quadro della cooperazione rafforzata.
Queste osservazioni e riflessioni richiedono, prima di essere utilizzate, anche solo come contributo, di essere sottoposte ad un opportuno “referaggio”.
Il passo successivo dovrà essere quello di raccogliere tutte le norme attuative dei singoli stati per procedere ad un’analisi comparata.
L'introduzione della TTF in Italia è avvenuta con la legge finanziaria (c.d. “salva Italia” sic!) nei commi da 491 a 500 dell'articolo 1.
Questa tecnica legislativa di pochi lunghissimi articoli con un incredibile numero di commi non è casuale ma finalizzata a strozzare il dibattito parlamentare, in quanto i regolamenti parlamentari prevedono, come prassi normale la votazione di approvazione per articoli.
Per poter fare alcune considerazioni sulla legislazione, occorre prima premettere alcune osservazioni:
Il calcolo dell'imposta avviene sul saldo giornaliero dell'operazione sul “medesimo titolo”. In questo modo la tassazione colpisce lo specifico arricchimento da parte dell'operatore e non la ricorrenza delle transazioni.
Questa tassazione, prevista dal comma 491 applica il principio di emissione, introdotto come principio integrativo dagli emendamenti del Parlamento Europeo, e non quello della residenza dell'operatore.
Infatti sono soggetti a tassazione le transazioni di azioni e titoli partecipativi emessi da soc. italiane quotate, precisamente con capitale superiore a 500 milioni.
Sono esentati i titoli obbligazionari (salvo che in occasione di cvoncambio con azioni), titoli di stato, i titoli legati a commodity, le valute (c. 491).
Altre esenzioni sono soggettive: fondi pensioni (in base al diritto UE), risparmio gestito e finanza etica (c. 494).